Messa alla prova – Rinvio per assenza del programma – 464 bis c. 4 c.p.p.

La Suprema Corte ha stabilito (C. n. 12721/2019) che, nel caso in cui l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato sia stata presentata in assenza del programma di trattamento, non essendone stata possibile l’elaborazione, il giudice deve rinviare l’adozione del provvedimento fino al momento dell’avvenuta disponibilità del programma stesso.