Messa alla prova – Rinvio per assenza del programma – 464 bis c. 4 c.p.p.

La Suprema Corte ha stabilito (C. n. 12721/2019) che, nel caso in cui l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato sia stata presentata in assenza del programma di trattamento, non essendone stata possibile l’elaborazione, il giudice deve rinviare l’adozione del provvedimento fino al momento dell’avvenuta disponibilità del programma stesso.

Ricongiungimento – art. 13 c. 2 bis d.gs 286/98

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione (C. n. 1665/2019) afferma che il diritto al ricongiungimento familiare dello straniero ex art. 13 c. 2 bis d.lgs 286/98, deve essere applicato con una valutazione che va effettuata a seconda del singolo caso e tenendo conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, come anche dell’esistenza dei legami con il suo Stato di origine.

Codice Rosso – Revenge Porn

La Camera dei deputati ha approvato l’emendamento della commissione giustizia al disegno di legge sul codice rosso per l’istituzione del reato di Revenge Porn. La norma stabilisce che chiunque invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5000 a 15000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi del coniuge, anche separato o divorziato, o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è poi aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il reato è punito a querela della persona offesa e la remissione della querela può essere soltanto processuale.