Udienza penali in Cassazione – d.l. n. 137/2020

L’art. 23, c. 8, d.l. n. 137/2020 prevede, in merito al procedimento penale innanzi alla Corte di Cassazione, che per “la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale” fermo restando che: I) entro “il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata” (secondo capoverso, prima parte) e la “cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni”; II) alla “deliberazione si procede con le modalità di cui al comma 9; non si applica l’articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti” e la “richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria” (terzo capoverso, seconda parte).

Ad ogni modo, le “previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall’entrate in vigore del presente decreto” (art. 23, c. 8, quarto capoverso, d.l. n. 137/2020) ossia, come visto prima, il 29 ottobre 2020, fermo restando che per “i procedimenti nei quali l’udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dell’entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto” (art. 23, c. 8, quinto capoverso, d.l. n. 137/2020).

Stupefacenti – Dimostrazione della detenzione al fine di spaccio

La Suprema Corte ha stabilito (C. Sez. IV n. 265/2020) come il solo dato ponderale dello stupefacente rinvenuto e l’eventuale superamento dei limiti tabellari non determini alcuna presunzione di destinazione della droga alla cessione, dovendo il giudice valutare globalmente se assieme al dato quantitativo, le modalità di presentazione e le altre circostanze dell’azione (la pluralità e diversità di sostanze detenute, la sproporzione tra le possibilità economiche dell’imputato e una siffatta scorta, la divisione in dosi, il possesso del bilancino di previsione) siano tali da escludere la finalità personale della detenzione.

Messa alla prova – Rinvio per assenza del programma – 464 bis c. 4 c.p.p.

La Suprema Corte ha stabilito (C. n. 12721/2019) che, nel caso in cui l’istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dell’imputato sia stata presentata in assenza del programma di trattamento, non essendone stata possibile l’elaborazione, il giudice deve rinviare l’adozione del provvedimento fino al momento dell’avvenuta disponibilità del programma stesso.

Ricongiungimento – art. 13 c. 2 bis d.gs 286/98

La sentenza della Suprema Corte di Cassazione (C. n. 1665/2019) afferma che il diritto al ricongiungimento familiare dello straniero ex art. 13 c. 2 bis d.lgs 286/98, deve essere applicato con una valutazione che va effettuata a seconda del singolo caso e tenendo conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell’interessato, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale, come anche dell’esistenza dei legami con il suo Stato di origine.

Codice Rosso – Revenge Porn

La Camera dei deputati ha approvato l’emendamento della commissione giustizia al disegno di legge sul codice rosso per l’istituzione del reato di Revenge Porn. La norma stabilisce che chiunque invii, consegni, ceda, pubblichi o diffonda immagini o video di organi sessuali o a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, senza il consenso delle persone rappresentate, è punito con la reclusione da uno a sei anni e la multa da 5000 a 15000 euro. La stessa pena si applica a chi, avendo ricevuto o comunque acquisito le immagini o il video li invia, consegna, cede, pubblica o diffonde senza il consenso delle persone rappresentate al fine di recare loro nocumento. La pena è aumentata se i fatti sono commessi del coniuge, anche separato o divorziato, o da una persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se i fatti sono commessi attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è poi aumentata da un terzo alla metà se i fatti sono commessi in danno di persona in condizione di inferiorità fisica o psichica o in danno di una donna in stato di gravidanza. Il reato è punito a querela della persona offesa e la remissione della querela può essere soltanto processuale.