Udienza penali in Cassazione – d.l. n. 137/2020

L’art. 23, c. 8, d.l. n. 137/2020 prevede, in merito al procedimento penale innanzi alla Corte di Cassazione, che per “la decisione sui ricorsi proposti per la trattazione a norma degli articoli 127 e 614del codice di procedura penale la Corte di cassazione procede in Camera di consiglio senza l’intervento del procuratore generale e dei difensori delle altre parti, salvo che una delle parti private o il procuratore generale faccia richiesta di discussione orale” fermo restando che: I) entro “il quindicesimo giorno precedente l’udienza, il procuratore generale formula le sue richieste con atto spedito alla cancelleria della Corte a mezzo di posta elettronica certificata” (secondo capoverso, prima parte) e la “cancelleria provvede immediatamente a inviare, con lo stesso mezzo, l’atto contenente le richieste ai difensori delle altre parti che, entro il quinto giorno antecedente l’udienza, possono presentare con atto scritto, inviato alla cancelleria della corte a mezzo di posta elettronica certificata, le conclusioni”; II) alla “deliberazione si procede con le modalità di cui al comma 9; non si applica l’articolo 615, comma 3, del codice di procedura penale e il dispositivo è comunicato alle parti” e la “richiesta di discussione orale è formulata per iscritto dal procuratore generale o dal difensore abilitato a norma dell’articolo 613 del codice di procedura penale entro il termine perentorio di venticinque giorni liberi prima dell’udienza e presentata, a mezzo di posta elettronica certificata, alla cancelleria” (terzo capoverso, seconda parte).

Ad ogni modo, le “previsioni di cui al presente comma non si applicano ai procedimenti per i quali l’udienza di trattazione ricade entro il termine di quindici giorni dall’entrate in vigore del presente decreto” (art. 23, c. 8, quarto capoverso, d.l. n. 137/2020) ossia, come visto prima, il 29 ottobre 2020, fermo restando che per “i procedimenti nei quali l’udienza ricade tra il sedicesimo e il trentesimo giorno dell’entrata in vigore del presente decreto la richiesta di discussione orale deve essere formulata entro dieci giorni dall’entrata in vigore del presente decreto” (art. 23, c. 8, quinto capoverso, d.l. n. 137/2020).